Benefici e agevolazioni fiscali

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Le spese detraibili Dall’IRPEF

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute ad esempio per:
 il trasporto in ambulanza della persona con disabilità;
 la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
 l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità;
 l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente.

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura sempre del 19% le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La Detrazione dall’Irpef del 19% spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto.

L’Iva ridotta al 4 per cento

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura e anche per assistere la riabilitazione.

L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista, inoltre, per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici. L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.

Come ottenere l’IVA al 4%
All’atto dell’acquisto o dell’importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:
• copia di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;
• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda Sanitaria di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati (Legge Regionale 7/1990)

La Giunta regionale concede un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo 600 euro alle persone con disabilità visiva che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%. Gli adulti richiedenti non devono aver compiuto il sessantesimo anno di età. Le domande indirizzate alla regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture O.O. P.P. e Mobilità – Ufficio Edilizia, Corso Garibaldi n. 139 – 85100 Potenza entro il 31 Marzo di ogni anno.
Documentazione da presentare
• L’indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
• La descrizione dello strumento da acquistare ed il preventivo di spesa;
• stato di famiglia;
• copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
• certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli Enti Pubblici preposti all’accertamento ai sensi della vigente legislazione;
• relazione descrittiva a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue potenzialità tecniche in relazione al possibile vantaggio del portatore di handicap;
• certificato di un medico o di uno psicologo ovvero di un assistente sociale, attestante il prevedibile beneficio personale e sociale derivante dall’uso dello strumento da acquistare, nonchè l’idoneità del soggetto richiedente all’uso dello strumento stesso;
• copia del codice fiscale;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno si riferimento della richiesta, e ai sensi della L. R. n. 7/97, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici.

Agevolazioni fiscali auto

Possono accedere ai benefici i Ciechi totali e parziali e gli ipovedenti gravi solo in caso di acquisto di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli.
E’ prevista, inoltre, per questa categoria di disabili, la riduzione al 90% della imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà.

IVA al 4%
Per ottenere la riduzione IVA occorre presentare al concessionario la seguente documentazione:
• Certificazione attestante la cecità assoluta o parziale o l’ipovisione grave (1/10), rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato di analoga agevolazione.
• Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui il veicolo è intestato al familiare.

Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo e può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi.
Necessita della seguente documentazione:
• Certificazione attestante la cecità parziale o assoluta rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
• Fattura di acquisto del veicolo.

Esenzione bollo auto
Il beneficio fiscale spetta al non vedente sia se intestatario del veicolo sia che il veicolo sia intestato a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo nel corso del quadriennio e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Il veicolo non deve superare la cilindrata di 2000 cc per i veicoli a benzina e di 2800 cc per i veicoli diesel.
La domanda di esenzione va presentata all’ACI unitamente alla seguente documentazione:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia del certificato, rilasciato da Commissioni mediche pubbliche, che riconosca lo stato di handicap o di invalidità e che attesti la cecità o il sordomutismo;
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità

Contrassegno per la libera circolazione e per i parcheggi riservati ai Disabili.
La possibilità di ottenere il “contrassegno invalidi” è stata estesa anche ai non vedenti ai sensi del DPR 503/1996 art. 12 comma 3.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi all’azienda sanitaria e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato medico. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità.

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